Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull’asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. (art. 9 comma 1) • Su ciascuna asta si espone una sola bandiera. (art. 9 comma 2) • Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all’esterno e all’interno. (art. 10 comma 1) • I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull’adempimento delle norme sulla esposizione delle bandiere. (art. 10 comma 2) (D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 ) Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
Le norme che il Comune di Lucca conosce? a vedere i punti di informazione turistica in Piazzale Verdi e in Viale Giusti, no!
Anonimo - inviato in data 06/04/2022 alle ore 10.59.29
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