Parrucchieri e estetisti, beni di prima necessità?

La Cna sostiene l’aspetto psicologico (oltre che economico) di queste attività


Fra le attività che rimangono aperte durante il periodo in cui una zona diventa rossa a causa del Covid 19, ci sono quelle che provvedono ai beni di prima necessità. Alimentari, farmacie, negozi di biancheria, tabaccherie e altri fanno parte dell’elenco dei negozi che, anche nei momenti di massima estensione della pandemia, possono continuare a lavorare.
Con il Governo precedente fra queste attività c’erano anche le attività di parrucchiere e estetisti che hanno dimostrato in questo ultimo anno di poter lavorare in completa sicurezza.
Con il cambio di premier la situazione è cambiata e anche queste attività rientrano fra quelle che devono chiudere i battenti nelle zone a massimo rischio.
“La nostra delusione principale – dice Francesco Rovai, titolare del salone Arianna di Giusi e Francesco a Viareggio e portavoce Cna della categoria dei parrucchieri – è che prima eravamo in una condizione in cui si capiva che anche la nostra attività, in ambienti a zero rischio, era necessaria per il benessere delle persone. Noi facciamo stare bene le clienti in un momento così penalizzante, continuativo e mortificante”.
Secondo Rovai, infatti, il parrucchiere (così come le estetiste) tendono a dare la piacevolezza del sentirsi bene con se stessi. E questo fa parte della prima necessità delle persone.
“Tutto questo ci ha demoralizzato – continua Rovai – perché al di là dei beni materiali, anche la cura dell’aspetto psicologico ha una grande importanza. La nostra attività è fonte di carica emotiva. La Cna ha sostenuto questo principio, insieme alle esigenze economiche, anche nei confronti del Governo Draghi, dove invece è mancato questo aspetto umano”.
“Con questa decisione – conclude il portavoce Cna – anche noi e gli estetisti rientreremo fra le categorie che hanno necessità dei sostegni. Restando aperti potevamo non gravare sulle casse dello Stato. Invece saremo fra gli imprenditori che reclameranno il diritto ad un dovuto sostegno”.

Estratto da www.lavocedilucca.it/post.asp?id=85017
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