IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Super Green Pass, ecco il testo integrale del decreto Il super Green Pass sarà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio. Sarà obbligatorio per alberghi, ristoranti, bar, spogliatoi per l'attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale
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VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; VISTI gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; VISTO l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; VISTO il decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID19 e il rafforzamento del sistema di screening»; VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»; VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; CONSIDERATO che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell’epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza, di estendere l’obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la propria attività lavorativa a stretto contatto con persone non ancora vaccinate. RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19; RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, dell’interno, della difesa, della giustizia e dell’istruzione; EMANA il seguente decreto-legge: CAPO I Obblighi vaccinali ART. 1 (Obblighi vaccinali) 1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 3-bis è inserito il seguente: “ART. 3-ter (Adempimento dell’obbligo vaccinale) 1. L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario di cui all’articolo 9, commi 2, lettere a) e c-bis), e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”; b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“ART. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome in conformità alle previsioni contenute nel predetto piano. 2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid- 19, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita. 3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti Sars-Cov-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. 4. Decorso il termine di cinque giorni di cui al comma 3, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro. L’ inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito della verifica di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale. 5. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione. 7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”; c) All’articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, le parole: “al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza” sono soppresse; 2) al comma 3, le parole da “con decreto del Presidente del consiglio” a “dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9 comma 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52”; 3) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4-ter, commi 2, 3 e 4.”; ART. 2 (Estensione dell’obbligo vaccinale) 1. Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente: “ART. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) 1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 3-ter, si applica anche alle seguenti categorie di personale: a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico; c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione dei contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis. 2. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale dei comparti di cui al comma 1, lettera b), nonché i responsabili delle strutture di cui al comma 1, lettera c), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2 e 7. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al terzo e quarto periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.”. CAPO II Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 ART. 3 (Durata delle certificazioni verdi COVID-19) 1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), le parole “al termine del prescritto ciclo” sono sostituite dalle seguenti: “al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”; b) al comma 3: 1) al primo periodo, le parole “dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale” sono sostituite dalle seguenti “nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario” e le parole “prescritto ciclo” sono sostituite dalle seguenti “predetto ciclo; 2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.”; c) al comma 4-bis le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”. ART. 4 (Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19) 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, comma 3, le parole “È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo” sono soppresse; b) all’articolo 9-bis, comma 1: 1) alla lettera a) le parole “, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati” sono soppresse; 2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) alberghi e strutture ricettive; 3) alla lettera d), dopo le parole: “limitatamente alle attività al chiuso” sono inserite le seguenti: “, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;”; c) all’articolo 9-quater: 1) al comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole “di tipo” sono inserite le seguenti: “regionale, a eccezione di quelli espletati esclusivamente all’interno del medesimo territorio comunale o della città metropolitana, interregionale,”; 2) al comma 3 è inserito il seguente: “Per il trasporto ferroviario regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.”. ART. 5 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione) 1. All’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dopo le parole “per le singole zone” sono aggiunte le seguenti: “salvo quanto previsto al comma 2-bis”; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.”; c) al comma 4, le parole “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2-bis” e le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 2-bis” 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentito la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo nelle more di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2. ART. 6 (Disposizioni transitorie) 1. Dal 6 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previsti limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione a eccezione di quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 9. 2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52. CAPO III Controlli e campagne pubblicitarie ART.7 (Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) 1. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto del possesso delle certificazioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministro dell’interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell’ambito territoriale di competenza. ART.8 (Campagna promozionale) 1. Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-Sars-CoV-2. All’attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità. ART.9 (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici) 1. Il termine per l’adozione del decreto di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è fissato al 31 dicembre 2021. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al citato decreto legislativo n. 101 del 2020. ART. 10 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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